DL 30/05/1994 n.323
ALIMENTI (ORIGINE ANIMALE)
Decreto-legge 30 maggio 1994, n. 323 (in Gazz. Uff., 1 giugno, n. 126). -- Disposizioni urgenti per la campagna lattiero-casearia 1994-1995.
Preambolo
Il Presidente della Repubblica:
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per la campagna lattiero-casearia 1994-1995; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 maggio 1994; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali;
Emana il seguente decreto-legge:
Articolo 1
1. Il termine del 31 gennaio 1994 previsto dall'art. 4, comma 2, della legge 26 novembre 1992, n. 468, resta differito, limitatamente alla pubblicazione del bollettino valevole per la campagna lattiero-casearia 1994-1995, al 30 aprile 1994.
Articolo 2
1. L'art. 2, comma 4, della legge 26 novembre 1992, n. 468, si interpreta nel senso che, limitatamente alla assegnazione del quantitativo di riferimento per la campagna lattiero-casearia 1993-1994, non si verifica la perdita della quota ove il produttore abbia commercializzato, ceduto anche temporaneamente o utilizzato mediante contratti associativi la quota stessa nel periodo di osservazione compreso tra il 1º dicembre 1992 ed il 30 novembre 1993, ovvero, in caso di forza maggiore o impossibilità soppravvenuta, tra il 1º dicembre 1991 ed il 30 novembre 1993.
Articolo 3
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.